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ART. 1

L'Associazione Disabili di San Cataldo (A.D.S.) O.N.L.U.S. è costituita allo scopo di prevenire e rimuovere le situazioni di disabilità che impediscono il pieno sviluppo, della persona umana.

Essa svolge la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della formazione.

In particolare l'Associazione si prefigge:

1) la promozione di servizi terapeutici riabilitativi per consentire la permanenza del Diversamente Abile nel proprio ambiente di vita familiare e so­ciale;

2) l'inserimento del Diversamente Abile delle istituzioni educative e scolastiche normali;

3) la cura dell'orientamento professionale del Diversamente Abile per favorire il suo inserimento nelle istituzioni e nelle attività lavorative;

4) iniziative volte alla qualificazione e all’aggiornamento del perso­nale che sarà destinato ai delicati compiti di cui ai punti precedenti;

5) attività informativa e formativa rivolta ai genitori e a tutti i cittadini sul significato socio culturale dell'inserimento del Diversamente Abile in tutte le istituzioni normali, nonché sulla prevenzione e sul recupero dello stesso;

6) il sostegno socio – psico - pedagogico e, ove necessita, economico a tutte le famiglie per favorire la permanenza nell'ambito domestico dei Diversamente Abili che richiedono cure particolari e continua assistenza;

7) la consulta, se necessario, di singoli specialisti o d'organizzazioni private per sentirne i pareri e le probabili indicazioni utili agli utenti;

8) di individuare, nell'ambito dei servizi pubblici e privati, attività lavo­rative accessibili ai Diversamente Abili; di stimolare le istituzioni pubbliche affinché siano attuate le norme previste dalla legge Quadro n. 833 del 23/12/1978 e dalla legge Regionale n. 68 del 18/04/1981 e segg.; qualora si reputi possibile e necessario, di istituire e gestire in proprio le dette attività;

9) l'istituzione o l'assunzione di servizi vari di ricreazione (Giochi, lot­terie, ecc.), di gestione di colonie, gite, trasporto di persone, attività teatrali, culturali e varie purché siano al servizio e rechino utilità al Diversamente Abile;

10) la promozione dello sport tra i Diversamente Abili, la gestione di corsi, di centri di avviamento allo sport, l'organizzazione di manife­stazioni, tornei, ed ogni altra attività sportiva in genere che incrementi la pratica e lo sviluppo dello sport per i Diversamente Abili con le finalità e con l'osservanza delle direttive delle federazioni sportive na­zionali ed enti di promozione sportiva;

11) l'associazione opera altresì per prevenire le situazioni di disagio sociale che si verificano nei confronti degli anziani, dei poveri, dei bi­sognosi e della collettività in generale. Nell'esplicazione di tali atti­vità potrà avvalersi delle modalità operative proprie delle organizza­zioni di volontariato;

12) l'associazione opera in tutto il territorio nazionale ed internazio­nale e pertanto potrà accedere ai contributi ed alle agevolazioni comunali, provinciali, regionali, nazionali e dell'Unione Europea, avvalendosi della legislazione attuale e futura che possa permettere il raggiungimento degli scopi sociali;

13) l'associazione potrà creare nel suo seno associazioni, gruppi di lavoro, organizzare strutture e gestire istituti ed associazioni similari per il proseguimento dei suddetti fini;

14) l'associazione potrà svolgere ogni attività connessa o conseguente all'attuazione ed al raggiungimento degli scopi sopra elencati, e compiere infine tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili e necessarie. al conseguimento degli scopi sociali. L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

 

ART. 2

E' vietato svolgere attività diverse da quelle citate all'art. 1, ad ecce­zione di quelle a loro direttamente connesse.

 

ART. 3

E' vietata qualunque distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, anche in modo indiretto, durante la vita dell'asso­ciazione, tranne che la destinazione o distribuzione non siano dovute per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria strut­tura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realiz­zazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4

L’associazione utilizza nella denominazione ed in qualunque segno distintivo e nelle comunicazioni rivolte al pubblico, la locuzione “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” o l’acronimo “O.N.L.U.S.”.

ART. 5

L‘adesione all’associazione è libera. Il rapporto associativo è impron­tato a criteri di uniformità; tutti i soci partecipano all'attività sociale con pari diritti e doveri. E' vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono soci coloro che, condividono le finalità dell’organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.

Per associarsi è necessaria la presentazione da parte di un membro del Consiglio Direttivo e di un socio.

L’ammissione all’Associazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal consiglio direttivo entro tre mesi dal ricevimento. La mancanza di deliberazione sulla richiesta di ammissione determina il rigetto della stessa.

 

ART. 6

Sono organi dell'associazione: il consiglio direttivo, il collegio sinda­cale e l'assemblea dei soci, costituita da tutti gli iscritti in regola con le quote sociali.

 

ART. 7

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro quattro mesi dalla fine dell'anno sociale che termina il 31 dicembre, per:

a) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'attività del­l'associazione, corredati dalle relazioni del consiglio direttivo e dal collegio sindacale;

b) deliberare ogni eventuale argomento all'ordine del giorno, sia di propria iniziativa che su segnalazione dei soci;

c) eleggere ogni quadriennio, allo scadere delle cariche sociali, i membri del consiglio direttivo ed i sindaci revisori. L'assemblea si riunisce in sede straordinaria su iniziativa del presidente o del consiglio direttivo o del collegio sindacale o di almeno un terzo dei soci, non oltre 30 giorni dalla richiesta.

 

ART. 8

La convocazione dell'assemblea ha luogo mediante affissione di un avviso nella sede dell'associazione nonché nei luoghi ove eserciti attività stabile e continuativa, almeno 8 giorni prima della data fissata oppure mediante l'invio dell'avviso a mezzo postale o consegna a mano ai soci, da effettuarsi 8 giorni prima.

ART. 9

L'assemblea é valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto a parteciparvi ed in seconda convocazione, che potrà avere luogo almeno dopo 24 ore, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

 

ART. 10

Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e aventi diritto al voto. Le elezioni dei membri del consiglio e del collegio sindacale vengono fatte a scrutinio segreto.

 

ART. 11

Il consiglio direttivo è composto da cinque consiglieri. Inoltre membri di diritto sono: il medico provinciale, due rappresentanti dell'Ammini­strazione Comunale di San Cataldo e della Provincia Regionale di Caltanissetta e tutte quelle persone che le leggi prevedono (o di cui dovessero prevedere) la partecipazione per il miglior funzionamento dell'associazione: essi possono esprimere solo parere consultivo.

 

ART. 12

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

 

­ART. 13

Ai fini dell'elezione del consiglio direttivo e del collegio sindacale può essere presentata, da almeno 20 aventi diritto al voto, una lista di candidati.

Le liste debbono essere sottoscritte dai candidati per accettazione.

I candidati delle liste debbono essere scelti tra i soci Diversamente Abili  e parenti entro il terzo grado o tutori dei Diversamente Abili; qualora costoro si rifiutassero, le liste saranno completate da qualsiasi altro socio.

Nella presentazione della lista il numero dei candidati non deve essere superiore a 10 per i consiglieri e ad 6 per il collegio sindacale.

La presentazione delle liste deve avvenire almeno 6 giorni prima della assemblea presso la sede sociale nelle mani del presidente del consiglio in doppia copia, una delle quali verrà restituita vidimata e firmata.

Il candidato iscritto in due o più liste si considera cancellato da tutte le liste; ove uno dei soci partecipi alla presentazione di più liste, la sua sottoscrizione si considera nulla in ognuna delle liste.

L'assemblea nel cui ordine del giorno figura l'elezione del consiglio direttivo o del collegio sindacale, potrà avere anche la durata di due giorni.

In questo caso, nel primo giorno si terrà la discussione, mentre nel secondo avranno luogo le operazioni di voto e di scrutinio.

Aperta la seduta, il presidente invita l'assemblea a nominare il collegio elettorale composto da un presidente, da due scrutatori e possibilmente da due soci elettori.

Il presidente del collegio elettorale assegna a ciascuna lista un nu­mero secondo l'ordine di presentazione. Alla presentazione delle liste ed alle relative proposte programmatiche viene data adeguata pubblicità nella sede dell'assemblea.

Nel giorno dell'assemblea, dopo la relazione del presidente della associazione, si svolge il dibattito con particolare riferimento alle pro­poste programmatiche eventualmente presentate.

Le operazioni di voto avranno inizio e termine nelle ore stabilite dal presidente dell'assemblea.

Il presidente del collegio elettorale, coadiuvato dagli scrutatori, di­stribuisce le schede recanti i contrassegni numerici delle liste debi­tamente vistate e timbrate. Ciascuno avente diritto al voto potrà esprimere il proprio voto esclusivamente per una delle liste pre­sentate, contrassegnandone il numero.

L'elettore non potrà esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei consiglieri o dei sindaci da eleggere, limitatamente alla lista votata.

Le preferenze manifestate in eccedenza sono nulle.

Ove il voto sia espresso per candidati di liste diverse, la scheda è annullata; le preferenze si esprimono con l'indicazione del nome cognome del candidato e del relativo numero d'ordine della lista. Operazioni di scrutinio: terminate le operazioni di rito, nell'ora stabilita dal presidente dell'assemblea, si darà inizio alle operazioni di scrutinio.

Saranno annullate le schede che non consentano di individuare la volontà dell'elettore o recanti qualsiasi segno di riconoscimento o co­munque segni inequivocabilmente estranei all'espressione del voto. Sulle contestazioni circa la validità dei voti si pronuncerà il collegio elettorale: in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Chiuse le operazioni di scrutinio, il relativo verbale, redatto dal pre­sidente del collegio, firmato dal presidente e dai componenti del col­legio elettorale, verrà letto dal presidente dell'assemblea.

Prima di dichiarare chiusa l'assemblea il presidente procede alla di­struzione delle schede elettorali ed acquisisce agli atti il verbale redatto dal collegio elettorale.

Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della lista maggioritaria.

In caso di parità sarà eletto il candidato più anziano.

Ad elezione ultimata il presidente dell'assemblea procede all'inse­diamento degli eletti e fissa in accordo con questi la data della prima riunione per l'elezione delle cariche sociali.

Gli eletti, a pena di decadenza, dovranno rimuovere, nel termine di 15 giorni, eventuali cause di incompatibilità, consistenti nel ricoprire cariche di amministrazione o controllo in associazioni o enti che svolgano le medesime o similari attività e perseguono i medesimi fini di questa associazione. Le controversie riguardanti l'incompatibilità saranno esaminate inappellabilmente da un collegio di probiviri composto al bisogno dai tre più anziani tra i membri del consiglio direttivo ed i sindaci, che non siano personalmente interessati alle questioni da dirimere.

Ove, per, dimissioni venga contemporaneamente meno la mag­gioranza dei consiglieri, il presidente o il consigliere più anziano per età convocherà entro 60 giorni l'assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo consiglio.

La convocazione, ove non si sia proceduto nel termine su indicato, può essere disposta da qualsiasi consigliere, anche dimissionario.

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ART. 14

Il consigliere, che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non interviene alla riunione del consiglio è considerato dimissionario ed al suo posto subentra quello che segue in graduatoria.

 

ART. 15

I componenti del consiglio direttivo eleggono: il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere tra i consiglieri eletti.

Le ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona. I sindaci effettivi eleggono il presidente del collegio sindacale tra di essi.

Dette cariche sociali saranno assunte da Diversamente Abili o parenti entro il 3° grado o tutori dei diversamente Abili; qualora costoro si rifiutassero, saranno assunte da altri membri.

 

ART. 16

Le cariche di presidente, vice presidente, segretario, tesoriere e consigliere sono gratuite e non possono dar luogo ad emolumenti di sorta, salvo rimborso di spese sostenute per l'associazione con delibera del consiglio.

 

ART. 17

Il consiglio direttivo si riunisce su convocazione del presidente; dell'amministratore delegato; di almeno due consiglieri.

Il consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo di bilancio, la cui redazione è obbligatoria, e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità pre­vale il voto del presidente. Il consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dall'amministratore delegato (se nominato), in assenza di entrambi dal consigliere più anziano.

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza alcuna limitazione.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti e di impiegati, deter­minandone la retribuzione e compila il regolamento per il funziona­mento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

 

ART. 18

Il presidente ha facoltà di nominare, all'interno del consiglio direttivo, un amministratore delegato, che avrà il potere di firma e di rappresentanza.

Il presidente dirige e rappresenta l'associazione, tanto nei rapporti in­terni che in quelli esterni.

Rappresenta legalmente l'associazione in giudizio, presiede l'assemblea, e le adunanze del consiglio e ne dirige i lavori e presenta annualmente all'assemblea la relazione morale e finanziaria.

Cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio salvo ratifica di questo alla prima riunione.

A lui possono essere delegati tutti i poteri del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare questi poteri anche per singoli settori ad uno dei membri del consiglio che fungerà da amministratore dele­gato.

 

ART. 19

Il segretario è responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal presidente e delle delibere del consiglio; redige i verbali delle adunanze del consiglio e dell'assemblea dei soci.

 

ART. 20

Il tesoriere esercita le attribuzioni di competenza, tiene il registro delle entrate e delle uscite, cura lo schedario, il tesseramento dei soci, di cui tiene aggiornato il registro, è custode del patrimonio della associazione, ne esige le rendite, le quote, le oblazioni, esegue i pagamenti, su ordine del presidente o di chi ne fa le veci.      

 

ART. 21

Il collegio sindacale è composto da tre membri, i sindaci vigilano sull'attività contabile dell'associazione e redigono la relazione annua­le sui bilanci, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

La carica di sindaco è gratuita.

 

ART. 22

L'associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrat­tuale. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisto, lasciti, donazioni o comunque sono e vengono in proprietà dell'associa­zione;

b) dagli avanzi netti di gestione.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 23

L'associazione può depositare, presso banche od uffici postali, le somme di cui dispone in libretti di risparmio od in conti correnti, intestati impersonalmente all'associazione stessa.

 

ART.24                                                                                                                                                                          

Ogni eventuale modifica allo statuto deve essere approvata dall’assemblea dei soci.

 

ART. 25

Il presidente ed il consiglio direttivo devono svolgere costantemente la loro attività nell'ambito dei fini prefissati dall'as­sociazione, per assicurare ai Diversamente Abili ed ai loro familiari tutti le occorrenze, avvalendosi delle disposizioni Comunitarie, Ministeriali, Regionali e locali, per l'inserimento reale del Diversamente Abili nella società, promuovendo incontri specifici, dibattiti, conferenze, gite e qualsiasi attività ricreativa e di informazione e per realizzare quant'altro esplicitamente detto nell'art. 1.

 

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